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Sez. 5, Sentenza n. 18307 del 10/09/2004 (Rv. 577007 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Medici specialisti ambulatoriali del Ssn - Indennità di fine rapporto erogata dall'ENPAM - Regime impositivo - Principio di non assoggettabilità ad imposta della parte di t. f. r. corrispondente a contributi versati dal lavoratore - Applicazione.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577007-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE

L'indennità di fine rapporto erogata dall'ENPAM ai medici Specialisti ambulatoriali convenzionati con il S.S.N., pur in difetto di un rapporto di lavoro dipendente nel senso proprio del termine, è riconducibile alla seconda ipotesi, residuale, configurata dall'art. 16, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ossia "tra le altre indennità comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione delle "pensioni", con conseguente applicazione della norma fiscale dettata dal successivo art. 17, secondo comma, il quale, in conformità ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986, prevede che dall'ammontare del t.f.r. sia detratto, ai fini del calcolo dell'IRPEF, l'importo dei contributi versati dal lavoratore. Un siffatto criterio porta ad escludere qualunque interpretazione dell'art. 17, secondo comma, del t.u.i.r. difforme dal principio di non assoggettabilità a imposta della parte di t.f.r. corrispondente a contributi versati dallo stesso lavoratore - con le limitazioni concernenti il calcolo dell'ammontare netto previste da detta norma fino al 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 11, primo comma, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 -, senza che tale principio possa essere pretermesso adducendo difficoltà di ordine meramente pratico, quale la pretesa (nella specie) impossibilità di sceverare, nell'ambito della contribuzione posta a carico del lavoratore, la parte attinente all'indennità di fine rapporto da quella finalizzata eventualmente ad altri scopi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/02/2002 num. 47 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)