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Sez. 1, Ordinanza n. 637 del 22/07/1983 (Rv. 429915 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - GIUDIZIO PER CASSAZIONE PENDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D. L. N. 489 DEL 1982 - ESTINZIONE PER CONDONO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429915-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - GIUDIZIO PER CASSAZIONE PENDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D. L. N. 489 DEL 1982 - ESTINZIONE PER CONDONO - PRESUPPOSTI.*

In tema di imposta di successione, il giudizio per Cassazione pendente per controversia di valutazione alla data di entrata in vigore del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429 (norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) deve essere dichiarato estinto per condono, ai sensi degli artt. 31 e 32 dell'indicato decreto, qualora il contribuente si sia avvalso tempestivamente della facoltà di definizione di cui all'art. 31 citato e abbia provveduto a corrispondere la somma dovuta secondo la liquidazione definitiva operata dall'amministrazione finanziaria.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)