Sez. L, Sentenza n. 2923 del 10/05/1985 (Rv. 440674 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETĂ€ "ERGA OMNES" - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - AZIENDA DI CREDITO E FINANZIARIE - CONTRATTI COLLETTIVI PER I DIPENDENTI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLE SOLE BANCHE ESPRESSAMENTE MENZIONATE - BANCO DI NAPOLI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETĂ€ "ERGA OMNES" - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - AZIENDA DI CREDITO E FINANZIARIE - CONTRATTI COLLETTIVI PER I DIPENDENTI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLE SOLE BANCHE ESPRESSAMENTE MENZIONATE - BANCO DI NAPOLI - ESCLUSIONE.*
I contratti collettivi per i dipendenti delle aziende di credito e finanziarie, resi efficaci erga omnes con decreti emessi in attuazione della delega conferita con la legge 14 luglio 1959 n. 741, operano, con riguardo agli istituti di credito di diritto pubblico, solo nei confronti delle banche espressamente menzionate e non anche, pertanto, nei confronti del Banco di Napoli. (V 1139/83, mass n 429915; (V 5393/82, mass n 423158; (Conf 5488/83, mass n 430423; (Conf 6147/82, mass n 423828).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 501, DPR 02/01/1962 num. 668, DPR 02/01/1962 num. 934 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)