Sez. 2, Sentenza n. 3311 del 14/05/1983 (Rv. 428200 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RISARCIMENTO DEL DANNO - REALIZZAZIONE DI UNA COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA FISSATA DA UNA NORMA REGOLAMENTARE INTEGRATIVA DELL'ART. 873 COD. CIV. - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RISARCIMENTO DEL DANNO - REALIZZAZIONE DI UNA COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA FISSATA DA UNA NORMA REGOLAMENTARE INTEGRATIVA DELL'ART. 873 COD. CIV. - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
Nel caso di realizzazione da parte del preveniente di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata da una norma regolamentare, integrativa dell'art. 873 cod. civ., si configura una responsabilità da illecito, per la quale il prevenuto può chiedere la tutela diretta, con la rimozione dell'opera lesiva (indipendentemente dalle intenzioni edificatorie e salva la possibilità dell'estensione della fabbrica, sino al confine) nonché il risarcimento del danno per non avere potuto costruire sul confine ovvero alla distanza pari alla metà del totale previsto dalla norma predetta (risarcimento dovuto esclusivamente in presenza di un danno economicamente apprezzabile, che va escluso ove il vicino non avesse avuto intenzione di edificare), ma non anche un indennizzo, per la futura minorata capacità edificatoria del suo fondo, perché non ricorre né un fondamento contrattuale per la Costituzione di servitù volontaria, né un'ipotesi di responsabilità da fatto lecito come in talune particolari figure, previste pure nell'ambito del diritto privato. (V 4246/81, mass n 414923; (V 1614/81, mass n 412284; (1290/80, mass n 404794).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)