Sez. 2, Sentenza n. 4246 del 29/06/1981 (Rv. 414923 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO SOGGETTIVO ALL'OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - LESIONE - SANZIONE CONSEGUENTE - ESISTENZA ATTUALE DI UN DANNO CONCRETO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO SOGGETTIVO ALL'OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - LESIONE - SANZIONE CONSEGUENTE - ESISTENZA ATTUALE DI UN DANNO CONCRETO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
In materia di distanze legali, sussiste un diritto soggettivo all'osservanza delle stesse, che sorge indipendentemente dalla possibilita o dalla volonta di costruire in un qualsiasi punto del fondo, nel rispetto delle limitazioni legali, sicche la sanzione conseguente alla lesione di tale diritto prescinde dall'esistenza attuale di un danno concreto. (Conf 1035/81, mass n 411575; (Conf 1290/80, mass n 404794; (Conf 5362/79, mass n 401947).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)