Sez. 3, Sentenza n. 4052 del 29/12/1969 (Rv. 344568 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - ACCETTAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEL CANCELLIERE - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL MANDATO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - ACCETTAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEL CANCELLIERE - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL MANDATO.*
Il cancelliere ha il dovere di controllare la regolarita degli Atti della parte che si costituisce, onde l'accettazione degli Atti stessi, senza alcun rilievo formale, costituisce una presunzione dell'esistenza della procura al difensore dell'attore o appellante, che si e costituito, a norma dell'art 165 cod proc civ, depositando anche la nota di iscrizione a ruolo. (Conf 2683-67, massima n 330132 V 1907-69, massima n 341056).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)