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Sez. 2, Sentenza n. 2683 del 31/10/1967 (Rv. 330132 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DEGLI ATTI DI PARTE - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL MANDATO.*
Stato
decisa il 1967-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330132-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DEGLI ATTI DI PARTE - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL MANDATO.*

Il cancelliere ha il dovere di controllare la regolarita, anche fiscale, degli Atti della parte che si costituisce, onde l'accettazione degli Atti stessi, senza alcun rilievo formale, costituisce una presunzione dell'esistenza della procura al difensore dell'attore, che si e costituito, a norma dell'art. 165 cod. proc.civ., depositando anche la nota di iscrizione a ruolo. (Cfr. 1437-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)