Sez. 2, Sentenza n. 8158 del 29/01/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160581 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
La dichiarazione di accusa di un coimputato, per il principio del libero convincimento del giudice, può assurgere a dignità di prova non soltanto quando risulta "qualificata" da circostanze estrinseche, ma anche quando il giudizio di attendibilità e credibilità dell'accusa si risolva positivamente. (Conf mass n 141784; (Conf mass n 153158).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)