Sez. 1, Sentenza n. 1260 del 15/02/1999 (Rv. 523244 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE | Termine triennale posto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 - Momento di maturazione - Antecedente al deposito del ricorso - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE
Il termine triennale di ininterrotta separazione fissato, dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 4 della legge 6 marzo 1987, n. 74), per la proponibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere già decorso all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio in cancelleria, il quale segna il momento in cui la domanda deve ritenersi proposta, restando del tutto irrilevante l'eventuale maturarsi successivo del termine antecedentemente alla notificazione del ricorso e del decreto all'altra parte.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)