Sez. 1, Sentenza n. 1819 del 01/03/1997 (Rv. 502724 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE | Avvenuto decorso del termine triennale posto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 - Accertamento - Criteri - Momento finale di riferimento - Della notificazione del ricorso - Esclusione - Del deposito del ricorso - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE
Il termine triennale di ininterrotta separazione fissato, dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 1 dicembre 1970, n.898 (così come modificato dall'art. 4 della legge 6 marzo 1987, n. 74), per la proponibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere già decorso all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio in cancelleria, il quale segna il momento in cui la domanda deve ritenersi proposta. Del resto, quando il legislatore ha inteso ricondurre la produzione di determinati effetti giuridici, non alla mera proposizione della domanda giudiziale, ma alla conoscenza che di essa abbia avuto la parte convenuta in giudizio, lo ha espressamente specificato.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)