Sez. U, Sentenza n. 6147 del 17/11/1982 (Rv. 423829 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI DIPENDENTI - DISCIPLINA APPLICABILE - DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNE - ESCLUSIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI DIPENDENTI - DISCIPLINA APPLICABILE - DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNE - ESCLUSIONE.*
Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti del Banco di Sicilia resta sottratto alle Disposizioni di diritto comune, sia per quanto riguarda la pensione (soggetta alle norme per gli impiegati dello stato, ai sensi dell'art. 11 all. T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, tuttora in vigore), sia per quanto riguarda l'indennità di anzianità o buonuscita, la quale, con finalità e natura analoghe all'indennità prevista dall'art. 2120 cod. civ. per i dipendenti di aziende private, è compiutamente disciplinata dalle Disposizioni dei regolamenti del personale del Banco medesimo e non è suscettibile di maggiorazioni od integrazioni alla stregua della suddetta norma del codice civile (nella specie, pretese sotto il profilo del computo sulla base di un'intera mensilità di retribuzione, anziché del 70%). (V 1574/79, mass n 397921).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 39 CORTE COST., Regio Decr. 14/05/1925 num. 1178, Regio Decr. Legge 27/11/1927 num. 2211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)