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Sez. U, Sentenza n. 1574 del 19/03/1979 (Rv. 397921 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DI TIPO PENSIONISTICO - CUMULO CON IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DI TIPO INDENNITARIO PER I DIPENDENTI PRIVATI A REGIME COMUNE - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA FINO A CONCORRENZA CON L'INDENNITA DI ANZIANITA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1979-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397921-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DI TIPO PENSIONISTICO - CUMULO CON IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DI TIPO INDENNITARIO PER I DIPENDENTI PRIVATI A REGIME COMUNE - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA FINO A CONCORRENZA CON L'INDENNITA DI ANZIANITA - DIVIETO.*

Il trattamento di quiescenza di tipo pensionistico per i dipendenti del Banco di Sicilia, introdotto con l'art 11 allegato T all'art 39 della legge 8 agosto 1895 n 486, mediante rinvio formale alla disciplina pensionistica degli impiegati dello stato, e tuttora operante, non essendo stato soppresso o modificato, ne per effetto della sopravvenuta "privatizzazione" del rapporto di lavoro con detto istituto di credito di diritto pubblico, ne a seguito della emanazione del regolamento del personale di cui al RD 14 maggio 1925 n 1178, ne in conseguenza dell'approvazione del nuovo statuto del Banco con RD 27 novembre 1927 n 2211. L'indicato trattamento configura un sistema autonomo, che assolve ex lege, per i dipendenti del Banco, le medesime finalita perseguite, per i dipendenti privati a regime comune, dal trattamento di quiescenza di tipo indennitario (disciplinato dalla legge 13 novembre 1924 n 1825 sull'impiego privato e dall'art 2120 cod civ) con la conseguenza che quest'ultimo non puo essere preteso in via cumulativa, in aggiunta al primo, ne puo essere invocato per conseguire una integrazione, fino a concorrenza dell'indennita di anzianita, delle somme che il Banco di Sicilia corrisponde a titolo d'indennita di "buonuscita" in applicazione del proprio regolamento. (V 2644/76, mass n 381427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123, Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 39 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 10, Regio Decr. 14/05/1925 num. 1178, Regio Decr. Legge 27/11/1927 num. 2211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)