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Sez. 3, Sentenza n. 9166 del 24/06/2002 (Rv. 555297 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE) | Mandato per l'acquisto di azioni - Omessa individuazione - Effetti - Mancato trasferimento della proprietà - Inadempimento del mandatario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555297-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE)

Il contratto di mandato in forza del quale un soggetto si sia impegnato ad acquistare e a trasferire al mandante la proprietà di un certo numero di azioni di una società ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 cod. civ., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto. Pertanto, qualora le azioni non siano state individuate o siano confuse nel patrimonio del mandatario che ne abbia acquistate una quantità superiore, sussiste inadempimento del mandatario all'obbligo essenziale di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)