Sez. 3, Sentenza n. 108 del 09/01/1997 (Rv. 501606 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE) | Individuazione dei beni determinati solo nel genere - Effetti - Trasferimento - Ordine di borsa - Azioni trasferite - Individuazione - Necessità - Obbligo del commissionario - Carattere essenziale - Configurabilità.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE)
L'ordine di borsa in forza del quale una banca si sia impegnata ad acquistare e a trasferire al cliente la proprietà di un certo numero di azioni di una società cooperativa a responsabilità limitata, ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 cod. civ., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto, non essendo sufficiente la messa a disposizione delle azioni presso la società. Pertanto, in difetto di tale individuazione, la banca è inadempiente al suo obbligo essenziale, quale commissionaria, di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 2523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)