Sez. 1, Sentenza n. 2081 del 11/11/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157846 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - EMISSIONE DI FUMI, GAS O VAPORI NELL'ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ART. 674 COD. PEN. - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE N. 615 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - EMISSIONE DI FUMI, GAS O VAPORI NELL'ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ART. 674 COD. PEN. - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE N. 615 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
Il titolare di un'impresa industriale che provoca, nell'Esercizio dell'industria, emissione di gas, fumi, vapori Atti ad offendere o molestare le persone, nei casi non consentiti dalla legge, realizza l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 674 cod. pen. e non quella di cui all'art. 20 legge 13 luglio 1966 n. 615, che punisce il solo fatto dell'omissione dello apprestamento di misure contro l'inquinamento atmosferico. (V mass n 135660).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)