Sez. 2, Sentenza n. 391 del 26/01/1977 (Rv. 383937 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - FORMA - COMPARSA - ATTI EQUIPOLLENTI - VALIDITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - FORMA - COMPARSA - ATTI EQUIPOLLENTI - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Anche nei casi in cui la legge dispone che la riassunzione della causa debba essere effettuata mediante comparsa, non puo negarsi la medesima efficacia ad Atti equipollenti, come la notifica del ricorso riassuntivo e del pedissequo decreto di fissazione della udienza, quando tali Atti contengano tutti i requisiti richiesti dall'art 125 disp att cod proc civ. (V 403/72, mass n 356306).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)