Sez. L, Sentenza n. 21346 del 04/10/2006 (Rv. 592392 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Prova articolata nell'atto di citazione dalla parte non comparsa alla prima udienza - Conseguenze - Decadenza dalla richiesta di prova - Esclusione - Fondamento - Erronea decadenza dalla prova ritenuta dal giudice di pace - Effetti - Nullità della sentenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art.181 cod. proc. civ. non prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova articolata dalla parte non comparsa alla prima udienza, qualora il convenuto chieda che si proceda in assenza, ma neppure la norma speciale di cui all'art. 320, terzo comma, cod. proc. civ.- relativa alla trattazione della causa davanti al giudice di pace - prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova, articolata nell'atto di citazione, allorché l'attore non compaia alla prima udienza di trattazione. Conseguentemente, la mancata ammissione di prove orali e documentali, ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della causa, per l'erronea decadenza dalla prova ritenuta dal giudice di pace, si risolve in vizio del procedimento e della conseguente sentenza, pronunziata a seguito della mancata assunzione delle prove orali e del mancato esame dei documenti prodotti. (Principio affermato in giudizio promosso dall'INAIL, esercitando l'azione di surroga ex art. 1916 cod. civ., davanti al giudice di pace affinché venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità, nella causazione di un sinistro stradale, del conducente l'automobile che, forzando un posto di blocco a tutela di un corteo di manifestanti, aveva speronato la motocicletta su cui viaggiava il vigile urbano provocando a questi danni fisici risarciti dall'istituto di previdenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 com. 3, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)