Sez. 3, Sentenza n. 19186 del 15/12/2003 (Rv. 568930 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Facoltà di chiedere l'ammissione delle prove - Termine - Mancato rispetto - Decisione del giudice fondata su una prova tardivamente acquisita al processo - Conseguenze - Nullità della sentenza - Impugnabilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte decade dalla facoltà di chiedere l'ammissione delle prove se non ne fa richiesta entro l'udienza di comparizione; qualora il giudice non rilevi la decadenza e fondi la sua decisione su una prova tardivamente acquisita al processo, la sentenza così pronunciata contiene un vizio di nullità derivante dalla violazione di una norma sul procedimento, che, secondo le regole ordinarie, si traduce in un mezzo di impugnazione ESsoccombente, dalla parte soccombente, la quale può far valere tale nullità solo se non vi ha dato causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)