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Sez. 3, Sentenza n. 1931 del 23/03/1984 (Rv. 434010 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATORE AL GIUDIZIO PENALE A CARICO DEL DANNEGGIANTE - GIUDICATO PENALE - OPPONIBILITÀ ALL'ASSICURATORE STESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434010-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATORE AL GIUDIZIO PENALE A CARICO DEL DANNEGGIANTE - GIUDICATO PENALE - OPPONIBILITÀ ALL'ASSICURATORE STESSO - ESCLUSIONE.*

In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 1975 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 25 cod. proc. pen. nella parte in cui estende la preclusione dell'Azione civile da esso prevista ai soggetti rimasti estranei al giudizio penale perché non legittimati a costituirsi parte civile o, comunque, di fatto non posti in condizione di parteciparvi - all'assicuratore che agisce ex art. 1916 cod. civ. in surrogazione del proprio assicurato danneggiato e che non ha partecipato al processo penale a carico del danneggiante (non essendo legittimato a costituirsi parte civile per Mancanza della qualità di danneggiato del reato) non è opponibile il giudicato penale formatosi in tale giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)