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Sez. 3, Sentenza n. 4622 del 20/05/1987 (Rv. 453291 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - PRESUPPOSTI - OPPONIBILITÀ DEL GIUDICATO PENALE ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO - ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA RICEZIONE DA PARTE DI DETTO SOGGETTO DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 304 COD. PROC. PEN. - SUFFICIENZA - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 55 DEL 1971 E N. 165 DEL 1975 - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453291-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - PRESUPPOSTI - OPPONIBILITÀ DEL GIUDICATO PENALE ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO - ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA RICEZIONE DA PARTE DI DETTO SOGGETTO DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 304 COD. PROC. PEN. - SUFFICIENZA - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 55 DEL 1971 E N. 165 DEL 1975 - ININFLUENZA.*

Anche dopo le pronunce della Corte costituzionale n. 55 del 1971 e n. 165 del 1975 - che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 25 e 28 cod. proc. pen. - per la opponibilità del giudicato penale ad un soggetto che risulti essere stato persona offesa dal reato, non occorre che costui si sia costituito parte civile nel relativo procedimento, ma è sufficiente che abbia avuto la possibilità giuridica e di fatto di parteciparvi in tale veste, al quale fine occorre solo verificare se egli abbia ricevuto le comunicazioni previste dall'art. 304 cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 8 della legge 5 dicembre 1969 n. 932, cioè se abbia avuto concreta legale conoscenza della pendenza di detto procedimento. (V 2950/84, mass n 434997; (V 1931/84, mass n 434010; (V 963/82, mass n 418832; (V 2344/81, mass n 413096; (V 2098/81, mass n 412824; (V 3482/78, mass n 392970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)