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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21557 del 03/09/2018 (Rv. 650174 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici - Mandato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650174-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI

In tema di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo gli artt. 1 e 45 r.d. n. 1611 del 1933 che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato ed essendo eventuali divergenze tra organi sulla opportunità di promuovere la lite o di resistere a lite da altri proposta, impedite o composte "intra moenia" dalla previsione dell'art. 12 l. n. 103 del 1979. Ne consegue che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, pure nella forma dell'impugnazione, ad opera dell'Avvocatura dello Stato con riguardo a tali organi od enti, comporta la presunzione "iuris ed de iure" di esistenza di un valido consenso e di piena validità dell'atto processuale compiuto e lascia nell'ambito del rapporto interno le questioni attinenti alla inosservanza di regole di formazione del consenso medesimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)