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Sez. L - , Ordinanza n. 22675 del 19/10/2020 (Rv. 659260 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Erronea indicazione del legale rappresentante dell’ente nell’atto di appello - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659260-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI

In tema di cd. patrocinio autorizzato ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, l'erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente nell'atto di appello non determina l'inammissibilità del gravame, trattandosi di indicazione ultronea rispetto alla valida instaurazione del rapporto processuale, ai cui fini è sufficiente che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia stato autorizzato nelle forme di cui alla suddetta disposizione e che in capo al difensore consti la qualità di avvocato dello Stato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)