Sez. 6, Sentenza n. 16256 del 04/03/2003 Ud. (dep. 07/04/2003) Rv. 224873 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Rinuncia del difensore di fiducia - Nomina del difensore di ufficio - Irrilevanza della qualificazione dello stesso come titolare o sostituto - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO
In caso di rinuncia del difensore di fiducia intervenuta dopo la notifica dell'atto, la nomina del difensore di ufficio può avvenire in udienza senza obbligo di comunicazione all'imputato e non viene violato il principio di immutabilità del difensore qualora in un atto successivo il difensore di ufficio non presente venga sostituito dal giudice con altro difensore di ufficio che indipendentemente da come venga qualificato dal giudice, non può che essere un sostituto ai sensi dell'art. 97 4.ò comma cod. proc. pen (Fattispecie in cui all'udienza preliminare il GIP preso atto della rinuncia del difensore di fiducia nominava un difensore di ufficio e poi nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ne nominava un secondo qualificandolo come difensore di ufficio mentre invece doveva intendersi sostituto del primo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 28, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)