Sez. 5, Sentenza n. 37920 del 28/04/2017 Ud. (dep. 28/07/2017) Rv. 270722 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Obbligo di comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio previsto dall'art. 28 disp. att. cod. proc. pen. - Nomina in udienza - Applicabilità - Esclusione.
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L'obbligo di comunicazione all'imputato del nominativo del difensore di ufficio, previsto dall'art. 28 disp. att. cod. proc. pen., non si applica nel caso in cui la nomina avvenga in udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)