Sez. 5 - , Sentenza n. 7945 del 21/03/2019 (Rv. 653169 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Imposta di consumo - Oli lubrificanti - Contrasto con il diritto unionale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
In tema di imposta di consumo sugli oli lubrificanti per usi diversi dalla combustione o carburazione, l'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1992 - tuttora vigente, non essendo divenuto operativo il meccanismo abrogativo-sostitutivo delineato dal d.l. n. 452 del 2001, conv., con modif., in l. n. 16 del 2002, in mancanza del regolamento attuativo correlato all'introduzione del nuovo contributo di riciclaggio e risamento ambientale - non contrasta con il diritto unionale, poiché l'emanazione della direttiva 2003/96/CE (che ha abrogato le precedenti direttive 1992/81/CEE e 1992/82/CEE) ha eliso i profili di incompatibilità con la normativa europea e gli oli lubrificanti non sono assoggettati all'accisa armonizzata, configurandosi come prodotti in relazione ai quali gli Stati membri conservano la facoltà impositiva, a condizione di non dare luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di frontiera (cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 5 luglio 2007, Fendt Italiana).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 62, Decreto Legge 28/12/2001 num. 452 art. 6, Decreto Legge 28/12/2001 num. 452 art. 7, Legge 27/02/2002 num. 16 art. 1, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 109 com. 116, Direttive del Consiglio CEE 27/01/2003 num. 96 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 81 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)