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Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 16/11/1967 (Rv. 330296 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - GIRATA DA PARTE DI UN CORRENTISTA ALLA BANCA DI UN ASSEGNO BANCARIO TRATTO DA UN TERZO SU ALTRA BANCA - MANCATO PAGAMENTO E ADDEBITO DELL'ASSEGNO SUL CONTO CORRENTE DEL GIRANTE - PROPOSIZIONE, IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA DI CONDANNA DELLA BANCA ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA ADDEBITATA - DOMANDA IN APPELLO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DA PARTE DELLA BANCA DELLE REGOLE DEL MANDATO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330296-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - GIRATA DA PARTE DI UN CORRENTISTA ALLA BANCA DI UN ASSEGNO BANCARIO TRATTO DA UN TERZO SU ALTRA BANCA - MANCATO PAGAMENTO E ADDEBITO DELL'ASSEGNO SUL CONTO CORRENTE DEL GIRANTE - PROPOSIZIONE, IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA DI CONDANNA DELLA BANCA ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA ADDEBITATA - DOMANDA IN APPELLO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DA PARTE DELLA BANCA DELLE REGOLE DEL MANDATO - INAMMISSIBILITA.*

Qualora in primo grado, l'attore- che aveva girato alla banca convenuta, presso la quale era correntista, un assegno bancario tratto da un terzo su altra banca e, successivamente, essendo mancato il pagamento era stato dalla banca addebitato dell'importo dell'assegno, abbia chiesto che la banca fosse dichiarata carente del diritto di esercitare l'Azione di regresso ed in conseguenza fosse condannata a pagargli la somma illegittimamente addebitatagli, si ha domanda nuova se, in appello, lo stesso attore chieda dichiararsi che la banca, nello eseguire il mandato ricevuto, non aveva osservato le regole del mandato ed era percio tenuta a rispondere dei danni cagionati con la sua negligente condotta. Tale richiesta, infatti, introduce nel processo un diverso tema d'indagine. (Cfr. 1712-67, massima n. 328555).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)