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Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 11/07/1967 (Rv. 328555 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328555-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Domanda nuova non ammissibile in appello e quella impostata su presupposti di fatto o situazioni giuridiche non prospettati in primo grado ed implicante, di conseguenza, mutamento sostanziale dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e della stessa intrinseca essenza della pretesa dedotta nel giudizio di primo grado e invece ammissibile il mutamento della causa petendi, se anche la nuova causa sia fondata sui dati di fatto gia acquisiti al processo e l'aliquid novi consista in una diversa qualificazione giuridica di tali elementi di fatto. Non si ha, pertanto, domanda nuova in appello nell'ipotesi in cui alcuni ex soci di una societa commerciale, i quali in primo grado avevano chiesto di essere rilevati, dai nuovi soci della societa, dalla fideiussione da essi prestata ad un istituto bancario a garanzia di un finanziamento concesso alla societa, chiedano al giudice di secondo grado di dichiarare l'esistenza, nella fattispecie, di un rapporto di confideiussione tra soci usciti e soci subentrati ai fini del regresso tra i confideiussori. In tal caso rimane, invero, fermo il petitum (rivalsa). (Cfr. Sulla prima parte 2537-66 2360-66 2185-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)