diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27544 del 21/11/2017 (Rv. 646469 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Svolgimento dell’attività pericolosa - Danno - Nesso di causalità - Interruzione - Caso fortuito - Necessità - Concorso di colpa del danneggiato - Caso fortuito - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Conseguenze
Stato
decisa il 2017-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646469-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

In materia di responsabilità civile, il limite della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. risiede nell'intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso - con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)