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Sez. 5, Sentenza n. 1138 del 21/01/2008 (Rv. 601469 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Servizio di accertamento e riscossione della tassa - Affidamento in concessione a terzi da parte del Comune - Conseguenze - Potere di accertamento - Spettanza al concessionario - Legittimazione processuale - Spettanza al concessionario.
Stato
decisa il 2008-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601469-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, ai quali è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)