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Sez. 5, Sentenza n. 18250 del 28/11/2003 (Rv. 568550 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Disciplina prevista dagli artt. 52, 32 e 25 del D.Lgs. n. 507 del 1993 - Concessione del servizio di accertamento e di riscossione della tassa - Conseguenze processuali - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568550-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed in base al combinato disposto degli artt. 52, 32 e 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune impositore, ove ritenuto "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale", può affidare ai soggetti iscritti ad apposito albo nazionale "il servizio di accertamento e di riscossione della tassa". In tal caso, il concessionario del servizio "subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio" e, conseguentemente, anche nelle contestazioni relative agli accertamenti da esso operati, ove - di conseguenza - non sussiste l'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 52, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 32, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)