Sez. 1, Sentenza n. 4109 del 13/07/1982 (Rv. 422090 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DEL CURATORE EX ART. 72 QUARTO COMMA LEGGE FALLIMENTARE - NECESSITÀ - NATURA DELLA DICHIARAZIONE PREDETTA - PROVA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DEL CURATORE EX ART. 72 QUARTO COMMA LEGGE FALLIMENTARE - NECESSITÀ - NATURA DELLA DICHIARAZIONE PREDETTA - PROVA.*
A seguito del fallimento del promittente venditore, il promissario può pretendere la stipulazione del contratto traslativo della proprietà solo se il curatore, con apposita dichiarazione e con l'autorizzazione di cui all'art. 35 della legge fallimentare, abbia esercitato, nel senso dell'esecuzione del preliminare, la facoltà di scelta attribuitagli dall'art. 72 quarto comma della legge medesima. Tale dichiarazione configura un atto di natura negoziale e ricettizia, e, pertanto, non può essere evinta da documenti meramente interni alla procedura concorsuale e non diretti al promissario (nella specie, relazione del curatore, al giudice delegato, depositata in cancelleria, contenente un parere sulla opportunità di dare esecuzione ai preliminari stipulati dal fallito). (V 1047/80, mass n 404516; (V 1587/75, mass n 375177).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)