Sez. 1, Sentenza n. 1047 del 13/02/1980 (Rv. 404516 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO -EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI- VENDITA - NON ESEGUITA - GIUDIZIO PROMOSSO PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DI UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CONVENUTO PROMITTENTE - VENDITORE, DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RIGETTO DELLA DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO -EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI- VENDITA - NON ESEGUITA - GIUDIZIO PROMOSSO PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DI UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CONVENUTO PROMITTENTE - VENDITORE, DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RIGETTO DELLA DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA - CONDIZIONI.*
Nel giudizio promosso per l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita, qualora dopo la sentenza di primo grado sopravvenga il fallimento del convenuto promittente venditore, la domanda non puo trovare accoglimento se il curatore dichiari, anche nella comparsa di Costituzione in appello da lui sottoscritta, la sua volonta di sciogliersi dal contratto a norma dell'art 72 legge fallimentare, in quanto tale volonta non richiede l'adozione di formule sacramentali, ma puo essere manifestata in qualsiasi modo, anche per facta concludentia, purche sia chiara e inequivocabile. Ne in tale giudizio puo essere riconosciuto ai promittenti compratori il diritto alla restituzione del prezzo, che puo essere fatto valere soltanto in Sede di procedura fallimentare con domanda di ammissione al passivo. (Conf 1051/78, mass n 390402; (Conf 3366/75, mass n 377505).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)