diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2042 del 22/03/1986 (Rv. 445243 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - CONTRASTO CON LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE - CONFRONTO TRA IL TRATTAMENTO COMPLESSIVO DESUMIBILE DALLE DUE DISCIPLINE IN CONFLITTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445243-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - CONTRASTO CON LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE - CONFRONTO TRA IL TRATTAMENTO COMPLESSIVO DESUMIBILE DALLE DUE DISCIPLINE IN CONFLITTO - NECESSITÀ.*

In caso di contrasto tra la disciplina collettiva e quella risultante dal contratto individuale, si devono porre a confronto, non già le singole clausole contrapposte, ma i trattamenti complessivi desumibili dalle due discipline in conflitto, attesa la correlazione necessaria, e quindi l'inscindibilità, delle singole Disposizioni contrattuali attinenti ad uno stesso istituto, e allo esito di tale confronto è possibile individuare il trattamento più favorevole nel suo complesso - spettante al lavoratore in forza del disposto del secondo comma dell'art. 2077 cod. civ. - mentre restano in esso assorbiti specifici benefici propri del trattamento meno favorevole. (nella specie il giudice del merito - facendo applicazione del CCNL 19 maggio 1979 per i dipendenti delle aziende grafiche - aveva ritenuto che i superminimi individuali erano stati assorbiti nei miglioramenti retributivi dal citato contratto collettivo; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 4200/84, mass n 436155; (V 6568/82, mass n 424199).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)