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Sez. 1, Sentenza n. 339 del 07/02/1974 (Rv. 368002 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE AL PREFETTO - OMISSIONE - IRRILEVANZA AI FINI DELL'INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO.*
Stato
decisa il 1974-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368002-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE AL PREFETTO - OMISSIONE - IRRILEVANZA AI FINI DELL'INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO.*

In materia di espropriazione per pubblica utilita, l'omessa notificazione al prefetto dell'opposizione alla stima (art 51 della legge 25 giugno 1865, n 2359) non comporta difetto del contraddittorio, non essendo il prefetto parte, ne in senso formale ne in senso sostanziale, del giudizio di opposizione, e detta notificazione avendo il solo scopo di portare a conoscenza del prefetto l'esistenza del processo, ai fini dell'art 55 della legge, per uno scopo, cioe, esclusivamente extraprocessuale.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)