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Sez. U, Sentenza n. 6459 del 18/12/1985 (Rv. 443535 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - SUCCESSIVA INTIMAZIONE AL PREFETTO - FUNZIONE - RINNOVAZIONE IN SEDE D'IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443535-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - SUCCESSIVA INTIMAZIONE AL PREFETTO - FUNZIONE - RINNOVAZIONE IN SEDE D'IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La "intimazione" al prefetto dell'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, prevista dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, assolve ad una mera esigenza d'informazione, senza porre detto prefetto nella qualità di parte, né in senso formale, né in senso sostanziale, e riguarda inoltre soltanto il giudizio di primo grado. Detta intimazione, pertanto, non deve essere rinnovata in Sede d'impugnazione, e va altresì escluso che l'atto d'impugnazione sia da notificare al prefetto medesimo in qualità di litisconsorte. (V 2327/80, mass n 406014; (V 339/74, mass n 368002; (V 2467/58).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)