Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7814 del 29/03/2018 (Rv. 648351 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - IN GENERE | - Trasfusione di sangue - Regime anteriore all'art. 5 d.l. n. 443 del 1987 con modif. in l. n. 531 del 1987 - Carattere di obiettiva pericolosità - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - IN GENERE
In epoca antecedente l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 7, del d.l. n. 443 del 1987, conv., con modif. dalla l. n. 531 del 1987 - che ha stabilito l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni, al fine di accertare l'assenza del virus HIV - l'attività di trasfusione era già connotata da obiettiva pericolosità; sicché, l'inosservanza della normativa esistente, del protocollo, delle linee guida e delle "leges artis", emanati allo scopo di evitare i rischi specifici, configura grave inadempimento contrattuale del medico per condotta commissiva ed omissiva, imputabile anche alla struttura sanitaria ex art. 1228 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2236, Decreto Legge 30/10/1987 num. 443 art. 5 com. 7, Legge 14/07/1967 num. 592, Legge 29/12/1987 num. 531, Legge 04/05/1990 num. 107 CORTE COST., DPR 24/08/1971 num. 1256 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)