Sez. 3, Sentenza n. 9315 del 20/04/2010 (Rv. 612440 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - IN GENERE | Trasfusione di sangue - Regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 443 del 1987 - Carattere di obiettiva pericolosità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie in tema di esecuzione di trasfusione non testata per il virus dell'epatite B.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - IN GENERE
In epoca antecedente l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 7, del d.l. 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 531 del 1987 - che ha stabilito l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni, al fine di accertare l'assenza del virus HIV - l'attività di trasfusione era già connotata da obiettiva pericolosità; ne consegue che incorre in responsabilità contrattuale, imputabile anche alla struttura sanitaria, il medico che - in mancanza di una situazione di reale emergenza e senza informare adeguatamente il paziente del rischio obiettivo che tale pratica terapeutica presentava - abbia eseguito una trasfusione di sangue, non testato almeno per il virus dell'epatite B, a causa della quale il paziente abbia contratto il virus dell'AIDS e sia, di conseguenza, deceduto. (Principio affermato in relazione ad una trasfusione eseguita nel 1984, che il giudice di merito aveva accertato non essere necessaria, rispetto alla quale il paziente non avrebbe prestato il proprio consenso ove correttamente informato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2236, Decreto Legge 30/10/1987 num. 443 art. 5, Legge 14/07/1967 num. 592, Legge 29/12/1987 num. 531, Legge 04/05/1990 num. 107 CORTE COST., DPR 24/08/1971 num. 1256 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)