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Sez. L - , Ordinanza n. 24612 del 02/10/2019 (Rv. 655309 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - CONTRIBUTI | Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ingiustificato rifiuto dell'azienda di accreditare le relative somme - Condotta antisindacale - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655309-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - CONTRIBUTI

I lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare; il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di effettuare tali versamenti integra inadempimento rilevante sotto il profilo civilistico e costituisce condotta antisindacale poichè limita il diritto dei lavoratori di scegliere lo strumento più utile per partecipare all'attività dei sindacati e priva gli stessi della possibilità di percepire, con regolarità, la fonte primaria di sostentamento per la loro attività, ponendoli in una situazione di debolezza verso il datore di lavoro e le altre organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)