diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 21368 del 07/08/2008 (Rv. 604711 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI | Referendum parzialmente abrogativo dell'art. 26 st. lav. - Effetti - Sopravvenuto divieto di operare trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in favore dei sindacati - Esclusione - Venir meno dell'obbligo legale di effettuare tali ritenute - Configurabilità - Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ammissibilità - Eccessiva onerosità per l'azienda - Onere probatorio gravante sull'azienda - Conseguenze - Relative alla validità o all'efficacia della cessione - Esclusione - Possibilità di rifiutare l'adempimento fino alla modifica delle modalità della prestazione da parte del creditore - Configurabilità - Ingiustificato rifiuto dell'azienda di accreditare le relative somme ai sindacati - Condotta antisindacale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604711-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI

Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo, sicché i lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato. Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia della cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, mentre il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 28/07/1995 num. 313 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)