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Sez. 3, Sentenza n. 5104 del 09/03/2006 (Rv. 588267 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Requisiti - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588267-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA

Affinchè un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma cod. civ., esso deve contenere l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)