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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14230 del 05/06/2013 (Rv. 626471 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626471-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA

Il reclamo ex art. 22 legge fall. può avere efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che l'atto di costituzione in mora non è soggetto a forma solenne, essendo sufficiente che il creditore manifesti e porti a conoscenza legale del debitore, mediante atto scritto, la volontà di ottenere il soddisfacimento del suo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)