Sez. 1, Sentenza n. 9339 del 29/05/1985 Ud. (dep. 19/10/1985) Rv. 170755 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI - DICHIARATA NON PUNIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 80 LEGGE STUPEFACENTI - RILEVANZA ED ELEMENTO DI PROVA PER LA CONCEDIBILITÀ DELL'ATTENUANTE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI DISPORRE PERIZIA - INSUSSISTENZA.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI - DICHIARATA NON PUNIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 80 LEGGE STUPEFACENTI - RILEVANZA ED ELEMENTO DI PROVA PER LA CONCEDIBILITÀ DELL'ATTENUANTE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI DISPORRE PERIZIA - INSUSSISTENZA.*
Ai fini dell'applicabilità della dirimente del vizio parziale di mente per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti, di cui all'art. 89 in relazione all'art. 95 cod. pen., non costituisce elemento di prova relativo ad un preesistente stato patologico del soggetto, il fatto che l'imputato sia stato, in precedenza, dichiarato non punibile, ai sensi dell'art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685, per l'ipotesi dello acquisto o detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope allo scopo di farne uso personale non terapeutico. Pertanto non vi è Obbligo per il giudice di disporre perizia.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 95 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)