Sez. 6, Sentenza n. 2893 del 27/11/1985 Ud. (dep. 12/04/1986) Rv. 172433 - 01
IMPUTABILITÀ - CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI - FATTI COMMESSI IN TALI CONDIZIONI - OBBLIGO DEL GIUDICE - IN FASE DI APPELLO.*
IMPUTABILITÀ - CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI - FATTI COMMESSI IN TALI CONDIZIONI - OBBLIGO DEL GIUDICE - IN FASE DI APPELLO.*
Qualora si proceda per fatti, che vengano giustificati in quanto commessi in stato di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti, il giudice, in specie se agli Atti viene accluso un certificato medico dal quale risulti che l'imputato già tossicodipendente, abbia tentato da solo di disintossicarsi e che l'astinenza abbia potuto renderlo eccessivamente sensibile alle bevande alcooliche, deve disporre - se in grado di appello - la rinnovazione parziale del dibattimento per sottoporre l'imputato stesso a perizia psichiatrica al fine di accertare se egli, al momento del fatto che ha dato luogo al processo, fosse o no capace di intendere e di volere. (V mass n 170755, per quanto valga).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)