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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1715 del 29/01/2015 (Rv. 634185 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione diretta di risarcimento nei confronti del singolo magistrato - Improponibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634185-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, la previsione dell'esclusione della proponibilità di un'azione risarcitoria diretta nei confronti del singolo magistrato non integra alcuna limitazione del diritto di agire del danneggiato, né sotto il profilo costituzionale (artt. 2, 3, 24, 32, 111, 117 Cost.), né sotto quello eurounitario (artt. 1, 20, 21, 47, 53, 54 e 55 della Carta di Nizza), né sotto quello sovranazionale (artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'ONU e dal Patto dei diritti civili di New York) in quanto la posizione soggettiva del danneggiato trova piena ed appagante tutela nella responsabilità diretta dello Stato, mentre l'anzidetta esclusione non costituisce privilegio ma estrinsecazione della autonomia e indipendenza di ciascun appartenente all'ordine giudiziario nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)