Sez. 3, Sentenza n. 41 del 03/01/2014 (Rv. 629965 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Giudizio di ammissibilità dell'azione risarcitoria diretta nei confronti del magistrato - Rilievo costituzionale - Fondamento - Contraria incidenza del diritto eurounitario - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In materia di responsabilità civile dei magistrati, la previsione di un giudizio di ammissibilità per l'azione risarcitoria diretta, agli effetti dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, costituisce attuazione delle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti della Costituzione in tema di tutela della funzione giurisdizionale, e segnatamente dei principi di autonomia e indipendenza del giudice, che contribuiscono all'identificazione della stessa forma repubblicana dello Stato. Ne consegue che il meccanismo del filtro di ammissibilità - salvi i casi di costituzione di parte civile nel processo penale e di sentenza penale passata in giudicato, di cui all'art. 13 della stessa legge n. 117 del 1988 - con riferimento all'attività giurisdizionale, e in generale avuto riguardo agli atti del magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, assume rilievo costituzionale, poiché finalizzato ad escludere azioni risarcitorie temerarie ed intimidatorie proposte direttamente nei confronti del singolo funzionario. Detta prospettiva non è stata mutata dal diritto eurounitario, in quanto l'interpretazione della legge n. 117 del 1988 ad opera della CGUE (sentenze 24 novembre 2011 in C-379/10; 30 settembre 2003 in C-224/01, e 13 giugno 2006 in C-173/03) non si pone in contrasto con la tutela dei principi di autonomia ed indipendenza del giudice, risultando questi posti su di un piano differente da quello cui attiene la responsabilità dello Stato per l'illecito comunitario, comunque distinta dalla responsabilità personale del magistrato.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)