Sez. L, Sentenza n. 5662 del 18/11/1985 (Rv. 442859 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO PER CRISI DELL'IMPRESA E PER RICORSO ALLA C.I.G. NELLA DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 79 DEL 1983 - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO PER CRISI DELL'IMPRESA E PER RICORSO ALLA C.I.G. NELLA DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 79 DEL 1983 - INSUSSISTENZA.*
La crisi temporanea dell'impresa con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni non legittima, nel sistema delle assunzioni obbligatorie previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, anteriormente alla legge 25 marzo 1983 n. 79, il rifiuto della assunzione di un invalido, in quanto detta situazione non รจ compresa fra le cause di esclusione e di esonero tassativamente indicate dall'art. 13 della stessa legge. (V 5096/85, mass n 442422; (V 5557/82, mass n 423295).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)