Sez. L, Sentenza n. 7187 del 04/12/1986 (Rv. 449255 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO - IMPRESE DESTINATARIE DEL BENEFICIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - IMPRESE GENERICAMENTE IN CRISI ECONOMICA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO - IMPRESE DESTINATARIE DEL BENEFICIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - IMPRESE GENERICAMENTE IN CRISI ECONOMICA - ESCLUSIONE.*
In tema di collocamento obbligatorio il beneficio della sospensione dall'Obbligo dell'assunzione degli invalidi e degli altri soggetti appartenenti alle categorie protette non si applica genericamente a tutte le imprese in crisi (come inizialmente previsto dall'art. 9, ultimo comma, d.l. 19 gennaio 1983 n. 26) atteso che la legge di conversione (legge 25 marzo 1983 n. 79), nel ratificare la citata disposizione, ha limitato il beneficio a specifiche ipotesi di situazioni congiunturali di crisi, che sono quelle delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive ovvero soggette ad amministrazione straordinaria ovvero destinatarie dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per una delle cause di cui alle leggi 12 agosto 1977 n. 675, 20 dicembre 1974 n. 648 (e successive modificazioni ed integrazioni), 14 agosto 1982 n. 598 e 14 agosto 1982 n. 599. Consegue che al di fuori di queste specifiche ipotesi l'eventuale crisi economica dell'impresa non costituisce causa di esonero dall'Obbligo di assunzione ex lege n. 482 del 1968. (V 5662/85, mass n 442859).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/01/1983 num. 26 art. 9, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)