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Sez. L, Sentenza n. 3107 del 12/05/1980 (Rv. 406890 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - PERSONALE DELLE IMPRESE NAZIONALIZZATE MANTENUTO IN SERVIZIO - ESCLUSIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO DAL TRASFERIMENTO - DIRITTI DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1980-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406890-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - PERSONALE DELLE IMPRESE NAZIONALIZZATE MANTENUTO IN SERVIZIO - ESCLUSIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO DAL TRASFERIMENTO - DIRITTI DEL LAVORATORE.*

Il trasferimento delle aziende all'ENEL, avendo come oggetto esclusivo i beni ed i rapporti attinenti all'attivita relativa allo Esercizio dell'industria elettrica, realizza una speciale successione a titolo particolare, regolata esclusivamente dalla legge istitutiva la quale con l'art 13, comma terzo, (legge n 1643 del 1962) stabilisce che e mantenuto in servizio solo il personale che alla data dell'1 gennaio 1962 gia si trovava alle dipendenze delle aziende trasferite. Pertanto, ove un rapporto di lavoro sia escluso dal trasferimento, il lavoratore non puo vantare alcun diritto nei confronti dell'ENEL, mentre e irrilevante la circostanza che l'intrasferibilita del rapporto sia stata comunicata con ritardo all'interessato, a meno che dalla continuazione della prestazione lavorativa per un certo periodo durante l'amministrazione provvisoria dell'impresa non possa evincersi in modo univoco l'esistenza di una specifica volonta dell'ENEL diretta alla prosecuzione del rapporto. (V 1648/77, mass n 385357; (V 605/75, mass n 373924).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)