Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985 (Rv. 440980 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ DI GIORNALISTA E DI PUBBLICISTA - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ DI GIORNALISTA E DI PUBBLICISTA - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
Per aversi prestazione giornalistica o pubblicistica, il contenuto del mezzo espressivo adoperato (giornale, radio, televisione ecc.) deve riassumere i requisiti dell'informazione dell'opinione come oggetto di comunicazione e di conoscenza interpersonale. Deve, quindi, avere contenuto di libera formazione e valutazione dei fatti e dei concetti esposti, rispondere a verità sostanziale nei limiti della buona fede e della lealtà, avere come limite il rispetto delle opere poste a tutela della personalità altrui ed essere destinata ad un numero indeterminato di lettori e di ascoltatori. (Conf 5665/79, mass n 402265, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)