Sez. L, Sentenza n. 4547 del 19/05/1990 (Rv. 467267 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE - PRESTAZIONI SINGOLARMENTE RETRIBUITE E CONVENUTE IN BASE A DISTINTI CONTRATTI SUCCEDUTISI NEL TEMPO E RISOLVENTISI IN ATTIVITÀ ESULANTE DALL'ESSERE ESPRESSIONE ORIGINALE DI PENSIERO O DI RIELABORAZIONE DEL PENSIERO ALTRUI - ESCLUSIONE.*
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE - PRESTAZIONI SINGOLARMENTE RETRIBUITE E CONVENUTE IN BASE A DISTINTI CONTRATTI SUCCEDUTISI NEL TEMPO E RISOLVENTISI IN ATTIVITÀ ESULANTE DALL'ESSERE ESPRESSIONE ORIGINALE DI PENSIERO O DI RIELABORAZIONE DEL PENSIERO ALTRUI - ESCLUSIONE.*
Per attività giornalistica - la cui riconducibilità o meno ad un rapporto di lavoro subordinato deve essere verificata principalmente alla stregua dello schema dell'art. 2094 cod. civ., non avendo la contrattazione collettiva in materia innovato o sostituito la nozione di lavoro subordinato desumibile dalla citata norma - deve intendersi non già qualsiasi attività svolta da un giornalista, con inammissibile prevalenza qualificante della qualità professionale dell'autore della prestazione rispetto alle caratteristiche oggettive della medesima, bensì l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente - anche se non esclusivamente - intellettuale, provvede alla raccolta, all'elaborazione o al commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica. Pertanto, non è ravvisabile un rapporto di lavoro subordinato giornalistico in ipotesi di prestazioni singolarmente retribuite e convenute, in base a distinti contratti succedutisi nel tempo, e risolventisi in un'attività, come quella di traduzione, non costituente espressione originale di pensiero o di critica rielaborazione del pensiero altrui. (V 1351/88, mass n 457701; (V 552/88, mass n 457054; (V 3309/85, mass n 440979; (V 3309/85, mass n 440980; (V 3256/82, mass n 421214; (V 625/82, mass n 418390).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)